FAQ - Domande frequenti

Domande frequenti sulla caccia in Alto Adige

Di seguito trovate una raccolta delle domande più frequenti sulla caccia in Alto Adige.

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Domande frequenti – Ricerca rapida

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FAQ Diritto venatorio

Chi ha diritto a un permesso annuale o a un permesso d’ospite in base alla residenza?

Ha diritto a un permesso annuale chi

  • è residente nel comune della riserva da almeno 10 anni ininterrottamente

o

  • è residente nel comune della riserva da almeno 15 anni (anche con interruzioni).

Il permesso d’ospite viene rilasciato a chi:

  • è residente nel comune della riserva da almeno 5 anni senza interruzioni

oppure

  • è residente nel comune della riserva da almeno 10 anni (anche con interruzioni).

(→ Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia artt. 78)

Chi ha diritto a un permesso annuale o d’ospite in base alla proprietà fondiaria?

  • l proprietario unico di una minima unità colturale effettivamente coltivata (maso chiuso) con almeno due ettari di frutteti o vigneti o almeno quattro ettari di arativi e prativi
  • Il proprietario di una superficie forestale o pascolativa di almeno 50 ettari nella riserva interessata – non gravata da diritti reali di godimento

(→ Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia artt. 78)

Quanti permessi annuali o d’ospite si possono richiedere in base al requisito della residenza?

È possibile richiedere un solo permesso annuale o permesso d’ospite sulla base della residenza. Se qualcuno raggiunge il requisito minimo di residenza in più riserve di caccia, deve scegliere quella che preferisce.

(→ Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia artt. 78)

Con quale maggioranza l’assemblea plenaria può deliberare il rilascio di un permesso annuale o d’ospite?

È richiesta la maggioranza assoluta (50 % + 1) dei soci presenti. In mancanza di tale maggioranza, la richiesta di un permesso annuale o d’ospite si considera respinta dall’assemblea plenaria.

(→ Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia artt. 78)

Entro quale data deve essere presentata la domanda di rilascio del primo permesso annuale o d’ospite (neo-cacciatori), affinché il titolare venga preso in considerazione nell’assegnazione degli abbattimenti?

Se un cacciatore ha richiesto il rilascio o il rinnovo di un permesso venatorio entro il 28 febbraio, dovrà essere considerato ai fini dell’assegnazione degli abbattimenti relativi alle specie soggette a pianificazione dei prelievi.

In deroga a ciò, l’assemblea plenaria della riserva può deliberare di applicare ai richiedenti del primo permesso di caccia annuale o d’ospite un periodo di attesa di non più di due stagioni venatorie limitatamente alla caccia al cervo maschio di più anni.

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 1.6)

A quanto può ammontare la quota di ingresso?

Chi faccia domanda del primo permesso annuale o d’ospite è tenuto a versare alla relativa riserva, in aggiunta alla quota annuale per il permesso stesso, anche una quota di ingresso. L’ammontare di quest’ultima non può superare l’importo di € 1.200. Inoltre, le riserve le quali, nel corso dei dieci anni precedenti, abbiano sostenuto spese straordinarie per infrastrutture, come ad esempio celle frigorifere, baite di caccia, misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica o altri investimenti, possono pretendere dal richiedente un ulteriore contributo proporzionato al numero dei soci. Questo importo non può comunque superare il 50 % della quota di ingresso. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 1.4)

In quali casi si deve pagare nuovamente la quota di ingresso?

Se un cacciatore si ritira volontariamente, non deve pagare alcun contributo aggiuntivo al momento della riammissione. Le uniche eccezioni sono rappresentate da eventuali spese straordinarie (vedi domanda Cosa si intende per “contributo straordinario in caso di rientro”?).

Se invece si tratta di una sospensione forzata dovuta a una sospensione del permesso venatorio o di una revoca, sospensione o mancato rinnovo della licenza di porto d’armi, il cacciatore deve effettuare un pagamento supplementare, calcolato come segue:

  • nel caso di un’interruzione di uno o due anni, l’intera quota del permesso annuale o d’ospite per ciascun anno di assenza;
  • in caso di interruzione di tre o più anni, l’intera quota d’entrata, oltre alla quota annuale per l’anno di rientro. (RPC punto 1.8)

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 1.8)

Cosa si intende per "contributo straordinario in caso di rientro"?

Se, nei dieci anni precedenti, una riserva di caccia ha sostenuto spese straordinarie per infrastrutture, come ad esempio centri di raccolta selvaggina, celle frigorifere, baite di caccia, altri investimenti o anche spese straordinarie per misure di prevenzione di danni da fauna selvatica, può richiedere al titolare di permesso annuale o d’ospite che faccia domanda di riammissione un ulteriore contributo proporzionato e ragionevole, a condizione che quest’ultimo non abbia già partecipato all’investimento. Questo importo non deve superare il 50 % della quota di ingresso massima ammissibile (1.200 euro). Quindi per la riammissione può essere fissato un contributo straordinario di 600 euro al massimo. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia Punkt 1.9)

Rinnovo dei permessi annuali e permessi d’ospite: cosa accade in caso di ritardo nella ricezione della richiesta o del pagamento?

a) Richiesta di rinnovo del permesso annuale o d’ospite
Se la domanda perviene al rettore della riserva dopo il 28 febbraio, il richiedente perde il diritto di partecipare all’assegnazione ed eventuali turnazioni per tutte le specie di selvaggina soggette a pianificazione. (→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 1.6)

b) Scadenza per il pagamento del permesso annuale o d’ospiti
I termini di pagamento stabiliti dalla riserva devono essere rispettati. Se ciò non accade, la riserva può inviare al socio un sollecito scritto contenente un termine ultimo per il pagamento di 10 giorni dal ricevimento del sollecito medesimo. Se entro tale termine il pagamento non viene effettuato, la riserva ha la possibilità di archiviare la domanda, e il richiedente perde il diritto di partecipare all’assegnazione degli abbattimenti per l’annata venatoria in corso. (→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 1.7)

Importante: finché un socio non ha pagato il contributo per il permesso annuale o d’ospite, la riserva di caccia può rifiutare il rilascio del permesso venatorio. Lo stesso vale se un socio è in debito verso la riserva di contribuiti straordinari.
(→ Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia art. 9 cpv. 2)

Come viene considerato un socio rientrante in relazione alla turnazione?

Questo punto lo decide l’assemblea plenaria della riserva. Molti regolamenti interni delle riserve normano la turnazione. Un consiglio: se un cacciatore si ritira, il suo turno deve essere congelato.

Quanti capi di selvaggina si possono cedere a terzi?

Ogni cacciatore può cedere fino a cinque capi di ungulati e fino a cinquanta capi di selvaggina da penna e/o lepri per ogni annata venatoria direttamente al consumatore finale o a un negozio al dettaglio in Alto Adige. La condizione è che le carcasse vendute siano state precedentemente ispezionate da una persona formata.

Se i limiti sopra citati vengono superati, la selvaggina deve essere consegnata ad un centro di lavorazione riconosciuto.

Le cifre sopra indicate sono state fissate con decreto del Direttore del Servizio Veterinario Provinciale del 2008. Non si tratta quindi di un requisito di natura fiscale, ma della legislazione alimentare UE.

Quali abbattimenti sono rilevanti ai fini del piano di prelievo e quali no?

I seguenti abbattimenti non vengono conteggiati nel piano di prelievo:

  • abbattimento igienico-sanitario di ungulati cacciabili da parte degli agenti venatori
  • abbattimento illegale di ungulati da parte di persone non autorizzate all’esercizio della caccia (“bracconaggio”)
  • abbattimento in casi di manifesta necessità.

Tutte gli abbattimenti errati da parte dei cacciatori della propria riserva di caccia, invece, contano ai fini del piano di prelievo! (→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 4.5)

Se, ad esempio, una persona autorizzata all’esercizio della caccia (in possesso del permesso annuale o del permesso d’ospite della riserva di caccia in questione) abbatte un cervo di più anni prima del 1° agosto, il capo viene conteggiato nel piano di prelievo. Lo stesso vale per l’abbattimento di femmine gravide o conduttrici prima del 1° agosto.

Vige l’obbligo di presentare i trofei di capi abbattuti illegalmente alla valutazione dei trofei?

I trofei di capi abbattuti illegalmente non devono essere presentati alla valutazione dei trofei? 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 6.1)

Abbattimento igienico-sanitario e manifesta necessità: quali sono le differenze?

  Manifesta necessità Abbattimento igienico-sanitario
Quando? Tutto l’anno Solo durante la stagione venatoria
Esercizio
della caccia?
Non è esercizio di caccia ai sensi della legge. È esercizio di caccia.
Chi? Ogni titolare di un permesso di caccia Ogni titolare di un permesso di caccia provvisto di valida autorizzazione speciale
Consenso preventivo? Previo consenso preventivo del rettore o dell’agente venatorio Nessun consenso preventivo necessario
Autorizzazione speciale? Non necessaria Necessaria

 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 4.6)

Come è regolamentato l’uso delle armi da fuoco in un luogo abitato e lungo le vie pubbliche?

Sulle strade pubbliche e nei centri abitati le armi da fuoco possono essere utilizzate solo da persone in possesso della necessaria autorizzazione del sindaco. Attenzione, quindi, in caso di incidenti con la fauna selvatica! Senza la suddetta autorizzazione, le armi da fuoco possono essere utilizzate solo in prossimità della strada, non sulla strada stessa.

Gli agenti venatori non hanno bisogno di un’apposita autorizzazione. In virtù del loro status di pubblico ufficiale, sono autorizzati ad abbattere la selvaggina ferita o malata anche sulle strade o nei centri abitati, se necessario.

Come sono regolati i tiri di prova con il fucile nella riserva di caccia?

Secondo la circolare emanata dal Questore e dal Presidente della Giunta provinciale, i tiri di prova con il fucile nelle riserve di caccia sono consentiti durante la stagione venatoria generale (dal 1° maggio al 31 gennaio dell’anno successivo). Il tiro con il fucile nella riserva di caccia è considerato una pratica venatoria. Pertanto, nella riserva possono sparare con il fucile solo le persone autorizzate ad esercitare la caccia.

Un cacciatore cui sia stato sospeso il permesso venatorio può partecipare alle prove del fucile?

Secondo la Questura, sparare al di fuori di un poligono ufficiale è considerato esercizio di caccia, quindi un cacciatore cui sia stato sospeso il permesso venatorio non può partecipare alle prove di tiro col fucile, se queste si svolgono sul territorio della riserva di caccia.

Un cacciatore per il quale sia stata disposta la sospensione del permesso venatorio può partecipare alle gare di tiro distrettuali e provinciali?

Mentre i tiri di prova con il fucile in riserva, secondo una circolare della Questura, sono considerati esercizio di caccia, e quindi per effettuarli è necessario essere in possesso di un permesso venatorio, per le gare di tiro distrettuali e provinciali vige una normativa differente.

Nel caso delle gare si spara in un poligono di tiro temporaneo ufficialmente dichiarato, per cui i partecipanti devono essere in possesso di: porto di fucile uso caccia in corso di validità, tassa governativa assolta, polizza di assicurazione venatoria (non è invece richiesto un permesso venatorio annuale o d’ospite).

L’organizzatore della gara di tiro ha la facoltà di prevedere eventuali restrizioni aggiuntive.

Quali sono le regole per l’accompagnamento dei neo-cacciatori nel loro primo anno di attività venatoria?

I neo-cacciatori, durante il primo anno dal rilascio del permesso venatorio (annuale o d’ospite), devono essere accompagnati nella caccia a tutte le specie di selvaggina soggette a pianificazione. Sono autorizzati ad accompagnarli un cacciatore in possesso di un permesso venatorio valido per la rispettiva riserva da almeno tre anni oppure l’agente venatorio competente per la riserva stessa. 

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 11 par. 8)

Un esempio concreto: se il neo-cacciatore ottiene il suo primo permesso venatorio il 1° giugno, potrà andare a caccia senza accompagnatore dal 1° giugno dell’anno successivo.

Come sono organizzati il tirocinio di pratica venatoria e il corso per neo-cacciatori?

Per ottenere il certificato di abilitazione all’esercizio venatorio, il neo-cacciatore deve dimostrare di aver svolto un tirocinio pratico in riserva o di aver frequentato il corso per neo-cacciatori (3 giorni) presso la Scuola Forestale Latemar.

I contenuti e la procedura esatta sono disponibili sul sito web dell’Ufficio Gestione fauna selvatica.

Esiste una copertura assicurativa durante il tirocinio?

Gli istruttori qualificati per i neo-cacciatori (principalmente gli agenti venatori) sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Associazione Cacciatori. Questa copre anche lo svolgimento del tirocinio di pratica venatoria in riserva.

Come viene regolata la ricerca della selvaggina ferita?

I cacciatori devono segnalare immediatamente al rettore o all’agente venatorio incaricato ogni abbattimento o ferimento di un capo di selvaggina ungulata o di galliformi soggetti a pianificazione. La notifica al rettore o all’agente venatorio della riserva vale contemporaneamente come autorizzazione a procedere alle operazioni di ricerca.

La ricerca si considera conclusa tre giorni dopo il ferimento, a meno che non vi siano motivi particolari per prolungarla. Se giustificato, il rettore e il presidente del distretto possono decidere congiuntamente di prolungare la ricerca di un massimo di 7 giorni. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 3)

La selvaggina ferita viene imputata al cacciatore e registrata ai fini del piano di prelievo?

In linea di principio, sì. Non viene conteggiato solo se, dopo una ricerca infruttuosa e sentito il conduttore del cane, il Rettore dichiari il capo selvatico in grado di sopravvivere. Tuttavia, questo è solo consentito solo se non vi è alcun dubbio che l’animale non sia stato ferito in modo serio o potenzialmente letale.
Se la ricerca viene interrotta in quanto infruttuosa – la decisione in merito spetta al Rettore – l’autore del ferimento perde qualsiasi diritto sulla carne e sul trofeo del capo, se abbattuto in un secondo momento da un altro cacciatore. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 3.4)

Chi può partecipare alla ricerca?

Oltre all’autore dello sparo, possono partecipare alla ricerca della selvaggina ferita altri abilitati all’esercizio venatorio, se incaricati dall’agente venatorio o dal rettore di riserva. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 3.2)

Entro quale termine deve essere denunciato l’abbattimento?

L’abbattimento di capi appartenenti a specie sottoposte a pianificazione dei prelievi va denunciato il prima possibile, e comunque entro lo stesso giorno, al rettore della riserva o al suo incaricato.

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 8.1)

Entro quale termine deve essere presentato il capo abbattuto?

Ciascun capo abbattuto appartenente a specie sottoposte a pianificazione va fatto visionare dal rettore o dal suo incaricato il prima possibile, e comunque entro il termine di 24 ore.

Galli forcelli, pernici bianche e coturnici abbattuti vanno fatti visionare, così come ogni capo di femmina o piccolo di cervo abbattuto, dall’agente venatorio.

Qualora i capi calvi abbattuti non rimangano conservati presso il punto di consegna o raccolta per almeno 48 ore, devono essere presentati all’agente venatorio.

(→ obbligo di presentazione, Regolamento provinciale sulla caccia punto 8.2)

Come viene regolata la denuncia dei colpi esplosi?

Tutti i colpi a canna rigata esplosi in riserva devono essere denunciati appena possibile, e in ogni caso entro il giorno stesso, al rettore o all’agente venatorio competente o a persona incaricata dal rettore stesso. Lo stesso vale per i colpi a munizione spezzata sparati in riserva antecedentemente alla terza domenica di settembre, o verso galliformi sottoposti a pianificazione venatoria. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 5)

I limiti all’abbattimento di cervidi femmina si applicano all’intera stagione venatorio?

Le limitazioni all’abbattimento di cervidi femmina devono essere revocate al più tardi un mese prima della fine della stagione di caccia.

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 7.2)

Come viene regolato il prelievo eccessivo di cervidi femmina?

Capriolo: il piano di prelievo per i caprioli femmine consente una tolleranza di +10 punti percentuali (con arrotondamento a un capo per eccesso). 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 11.4)

Cervo: il piano di prelievo per le femmine e per i cerbiatti può essere superato fino al 20 %, sempre arrotondando al capo intero. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 13.2.3)

È consentito nel camoscio l’abbattimento sostitutivo di una femmina o di uno yearling se il piano di abbattimento per la classe spettante (es. maschio o femmina) è stato già completato?

Nel camoscio l’abbattimento sostitutivo può essere effettuato solo se nella classe cui originariamente spetta il prelievo (per esempio maschio o femmina) vi siano ancora capi prelevabili. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 12.4)

Chi redige il Piano di prelievo?

La Commissione per il Piano di prelievo
Il nucleo della Commissione per il Piano di prelievo è composto da sei membri, come mostrato nel diagramma. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei membri presenti. Ai sensi dell’articolo 6 del DPP, la Commissione per il piano di prelievo, al fine di mantenere l’equilibrio tra la popolazione di selvaggina, l’habitat e il paesaggio culturale, può prescrivere per le riserve di caccia misure che si discostino dalle direttive sulla gestione della fauna selvatica.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 27; Reglameonto di esecuzione della legge privinciale sulla caccia art. 6; Regolamento provinciale sulla caccia punto 2)

Come procedere per l’emissione di permessi venatori giornalieri o settimanali?

Prima di rilasciare il permesso venatorio giornaliero e settimanale, il rettore della riserva, o un suo incaricato, deve controllare i documenti per l’esercizio della caccia del richiedente. Nel caso di cacciatori residenti in Italia, si tratta del porto di fucile per uso caccia, del versamento della tassa di concessione governativa, dell’assicurazione venatoria di responsabilità civile verso terzi e dell’assicurazione contro gli infortuni personali. Nel caso di cacciatori provenienti dall’estero, invece, è necessario verificare la licenza o il tesserino venatorio, la Carta europea d’arma da fuoco e l’assicurazione venatoria di responsabilità civile e contro gli infortuni. Tutti i documenti sopra citati devono essere validi.

I titolari di un permesso venatorio giornaliero o settimanale sono obbligati – alla fine della giornata di caccia – a comunicare al rettore della relativa riserva gli abbattimenti di selvaggina bassa effettuati.  (→  Regolamento provinciale sulla caccia punti 1.2 e 17.3)

Quali documenti venatori devono esibire i cacciatori ospiti provenienti dall’estero?

Gli ospiti che desiderano ottenere un permesso giornaliero o settimanale in Alto Adige devono presentare i seguenti documenti alla rispettiva riserva di caccia: Carta europea d’arma da fuoco, permesso di caccia rilasciato dal Paese di origine (ad esempio tesserino venatorio in Austria o licenza di caccia in Germania), nonché assicurazione venatoria di responsabilità civile e contro gli infortuni.

L’esame venatorio superato al di fuori dell’Alto Adige viene riconosciuto nella nostra provincia?

Chi abbia superato l’esame venatorio al di fuori della nostra provincia deve superare in Alto Adige un esame suppletivo sulla legislazione venatoria da noi in vigore e sulle specie di fauna selvatica che sottostanno a pianificazione degli abbattimenti.

Informazioni maggiormente dettagliate sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio Gestione fauna selvatica

Come comportarsi nelle cacce collettive?

Tutti i partecipanti a una caccia collettiva devono distinguersi chiaramente tramite colore dall’ambiente circostante. Concretamente, ciò significa che, per motivi di sicurezza, sia i cacciatori che i battitori devono indossare almeno un capo di abbigliamento o un accessorio altamente visibile in un colore segnaletico. Può trattarsi, ad esempio, di un gilet, una sciarpa, un berretto, una fascia per cappelli o simili accessori in un colore segnaletico. 

(→  Regolamento provinciale sulla caccia punto 20.2)

Calendario di controllo

I cacciatori devono consegnare il calendario di controllo al rettore della riserva entro il 10 febbraio della relativa annata venatoria. Il rettore deve conservare i calendari di controllo, recanti le informazioni sui prelievi di selvaggina bassa effettuati, almeno fino alla fine dell’annata venatoria in corso e, su richiesta, deve presentarli all’autorità competente e/o agli agenti venatori competenti.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 4.3/bisRegolamento provinciale sulla caccia punto 17)

Quando inizia e quando termina la stagione venatoria?

L’annata venatoria inizia il 1° maggio e termina il 30 aprile. 

(→ Statuto ACAA 4.1)

Chi rilascia i certificati di origine della selvaggina?

a) Specie cacciabili
Il certificato di origine per le specie cacciabili viene rilasciato dal rettore della riserva. Il rettore deve annotare per iscritto i nomi di coloro ai quali sono stati rilasciati i singoli certificati di origine e a quale scopo.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 20Regolamento provinciale sulla caccia punto 18.1.2)

b) Specie non cacciabili
Nel caso di specie non cacciabili, il certificato di origine viene rilasciato dall’Ufficio Gestione fauna selvatica, dal Posto di custodia ittico-venatoria territorialmente competente o dal Presidente distrettuale.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 11 comma 5/quater e art. 20; Regolamento provinciale sulla caccia punto 18.1.2)

Come è regolamentata l’imposizione di sanzioni amministrative e delle pene?

L’Ufficio Gestione fauna selvatica irroga la sanzione amministrativa prevista e, se necessario, la sanzione accessoria (sospensione del permesso venatorio fino a quattro anni) a chi abbia commesso un’infrazione venatoria.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 40/bis)

La decisione dell’Ufficio Gestione fauna selvatica può essere impugnata presso il Tribunale di Bolzano.

Tutti gli organi di Polizia giudiziaria sono autorizzati ad accertare le infrazioni: agenti venatori, agenti forestali, Carabinieri, ecc. Se accertano un’infrazione, redigono un rapporto corrispondente nella lingua madre del cittadino interessato.

Come si conferisce l’incarico di accompagnatore al camoscio?

La caccia al camoscio può essere praticata solo in compagnia di una guida autorizzata. L’aver superato un corso di accompagnatore al camoscio è il requisito indispensabile per poter svolgere questo ruolo nella riserva di caccia. Nuovi accompagnatori al camoscio sono formati solo con il consenso delle rispettive Consulte di riserva e del rispettivo Presidente distrettuale.

Le Consulte di riserva decidono ogni anno quali accompagnatori incaricare nella propria riserva. Possono essere decise anche sospensioni. I motivi per la sospensione dall’incarico possono essere, ad esempio, errori ripetuti e gravi nella valutazione visiva o violazioni venatorie personali. (→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 12.6.4)

Attenzione: dal 2017, è solo la Consulta di riserva a decidere quanti accompagnatori al camoscio incaricare. In precedenza, esisteva un rapporto da rispettare tra il numero del piano di prelievo e la quantità di accompagnatori al camoscio. Il rettore tiene un elenco degli accompagnatori incaricati e informa l’ACAA entro il 30 giugno se ci sono cambiamenti rispetto all’anno precedente, ad esempio se singoli accompagnatori non vengono più incaricati o se si aggiungono nuovi accompagnatori.

In quali casi è possibile sospendere l’incarico di accompagnatore al camoscio?

In alcuni casi, la Consulta di riserva può decidere di sospendere l’incarico. I motivi possono essere, ad esempio, i seguenti:

  • errori gravi o ripetuti nella valutazione visiva;
  • proprie violazioni venatorie personali;
  • mancato rispetto delle delibere e degli accordi della riserva;
  • violazione dell’etica venatoria;
  • abusi nell’utilizzo delle strade forestali e alpestri con limitazioni al traffico.

La decisione deve essere corredata di una puntuale motivazione

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 12.6.4)

Può un accompagnatore al camoscio accompagnare i cacciatori pur essendo privo di un valido porto di fucile per uso caccia?

No. L’incarico è temporaneamente sospeso se l’accompagnatore non è in possesso dei documenti necessari per la caccia, come la licenza di porto d’armi o il permesso venatorio. 

(→ Regolamento provinciale sulla caccia punto 12.6.8)

Come viene emesso il permesso di circolazione per l’accompagnatore al camoscio e il contrassegno per la caccia alla selvaggina calva?

La Legge provinciale n° 10/1990 e il suo regolamento di attuazione (DPP 29/1992) regolano la materia come segue:

a) Camoscio

Il contrassegno per l’accompagnatore al camoscio è limitato al periodo della caccia al camoscio (dal 1° agosto al 15 dicembre). La ripartizione è così modulata:

Camosci da abbattere    N. Permessi stagionali di circolazione
da 1 a 6 camosci              n. 2 permessi
da 7 a 9 camosci              n. 3 permessi
da 10 a 16 camosci         n. 4 permessi
da 17 a 20 camosci         n. 5 permessi
da 21 a 24 camosci         n. 6 permessi
da 25 a 30 camosci         n. 7 permessi
da 30 in poi camosci       1 permesso in più per ogni ulteriori 10 capi da abbattere

b) Selvaggina calva

Gli ispettorati forestali possono rilasciare permessi per la caccia alla selvaggina calva per i periodi dal 1° maggio al 15 giugno e dal 16 agosto al 15 dicembre. Nel caso in cui l’ispettorato forestale competente abbia accertato danni causati dal cervo, il periodo di validità può essere flessibile, ma non può superare i cinque mesi e mezzo.

È previsto il seguente criterio di ripartizione che si basa sul piano di abbattimento dei cervi:

Abbattimenti     Contrassegni
1-10 cervi           2
11-20 cervi         3
21-30 cervi         4
31-40 cervi         5
Per ogni 10 ulteriori abbattimenti può essere rilasciato un ulteriore contrassegno fino al raggiungimento di un numero massimo di 10 contrassegni.

Di chi è la responsabilità per danni da fauna selvatica?

Occorre distinguere tra i danni causati dalla selvaggina ai boschi privati e alle colture agricole.

a) Danni da fauna selvatica ai boschi privati

La riserva di caccia è responsabile solo se è stato abbattuto meno dell’85 % degli ungulati previsto dal piano di abbattimento. Il danno non deve essersi verificato più di cinque anni prima della domanda.
Se una riserva di caccia soddisfa più dell’85 % del piano di prelievo, non è responsabile dei danni causati dalla fauna selvatica al patrimonio boschivo.

b) Danni da fauna selvatica alle colture agricole

La relativa riserva di caccia risponde dei danni causati dagli ungulati selvatici alle colture. Tuttavia, se le colture agricole o forestali sono protette da un recinto, la riserva di caccia non va incontro a responsabilità. Se, nonostante la recinzione, ungulati selvatici dovessero entrare nell’area e causare danni, è importante che vengano abbattuti immediatamente per non dare adito a richieste di risarcimento.
L’accordo sui danni da selvaggina stipulato tra l’Unione Agricoltori e l’Associazione Cacciatori Alto Adige regola l’esatta procedura di denuncia dei danni. Il danno da fauna selvatica deve essere segnalato dal gestore del terreno alla riserva di caccia il più presto possibile, in ogni caso entro 10 giorni. Se le parti raggiungono un accordo, la procedura è conclusa. Se invece non si riesce a raggiungere un accordo, l’agricoltore lo segnala all’Ufficio distrettuale Agricoltura competente. Quest’ultimo incarica quindi un esperto di redigere una relazione di valutazione. La riserva può accettare questo rapporto o, in alternativa, contestarlo davanti alla “Commissione d’appello per i danni da selvaggina”. La decisione finale spetta a questa commissione.

Per i danni causati da lepri, predatori o uccelli, la responsabilità è della Provincia. Maggiori informazioni qui: www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/fauna-caccia-pesca/fauna/indennizzo-danni-fauna-selvatica 

Può l’Amministrazione provinciale imporre sanzioni per la non realizzazione del piano di prelievo?

La Legge provinciale sulla caccia prevede che l’Amministrazione provinciale (Ufficio Gestione fauna selvatica) possa imporre sanzioni amministrative alle riserve di caccia se il piano di prelievo degli ungulati è stato completato per una quota inferiore all’85 % e l’ispettorato competente delle Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste ha accertato danni da fauna selvatica.

(→ Legge provinciale sulla caccia art. 39 par. 1 lett. i)

Vengono concessi contributi per la realizzazione di punti di raccolta della selvaggina abbattuta?

La Provincia dell’Alto Adige sostiene la realizzazione di punti di raccolta della selvaggina con un contributo fino a 50.000 euro. Le domande di contributo devono essere presentate all’Ufficio Gestione fauna selvatica entro il mese di marzo di ogni anno.

Come faccio a sbiancare i miei trofei senza perossido di idrogeno ad alta concentrazione?

Dal 1° febbraio 2021, in tutta l’UE la cessione di perossido di idrogeno (acqua ossigenata) ad alta percentuale ai privati è vietata. Solo gli utenti professionali possono acquistarla. I ministeri competenti a Roma hanno rifiutato le eccezioni per i cacciatori, motivo per cui d’ora in poi per sbiancare i trofei di caccia si dovrà utilizzare perossido di idrogeno in concentrazioni più basse (fino al 12%, ovvero 40 Vol.).

Gli esperimenti dimostrano che il risultato desiderato può essere ottenuto anche con perossido di idrogeno a bassa concentrazione, disponibile nei negozi specializzati e su Internet (vedi ad esempio il servizio sul Giornale del Cacciatore 4/2022).

Come si ottiene la licenza A2 per i droni?

Per ottenere la licenza A2 per i droni per il soccorso di caprioletti, è necessario completare un corso di preparazione online. L’esame vero e proprio deve poi essere sostenuto di persona.

Ulteriori informazioni sono disponibili su:

Posso usare una fototrappola?

La Legge provinciale sulla caccia vieta ai cacciatori di utilizzare fototrappole a scopo venatorio. Il divieto si applica durante la stagione di caccia agli ungulati (dal 1° maggio al 15 dicembre).

Le fototrappole installate senza l’autorizzazione delle autorità e prive delle relative etichette possono essere rimosse dagli organi di vigilanza e depositate presso la stazione forestale competente per territorio.

 

FAQ Diritto delle armi

Quando si deve pagare la tassa di concessione governativa per il porto d’armi?

La tassa di concessione governativa deve essere pagata per ogni anno in cui viene effettivamente utilizzato il porto di fucile per uso caccia, vale a dire quando una persona va a caccia o acquista o trasporta armi e munizioni.

La data di scadenza della tassa è legata alla data di rilascio del porto d’armi. Se questo, per esempio, è stato rilasciato il 2 settembre 2019, la tassa di concessione sarà di nuovo esigibile il 2 settembre 2020. Se il titolare non va a caccia prima del mese di novembre nella stagione venatoria 2020, può anche aspettare novembre per pagare la tassa. In questo caso, però, la tassa di concessione non sarà valida fino a novembre dell’anno successivo, ma solo fino al 1° settembre dell’anno dopo.

La tassa di concessione può essere pagata anche prima della scadenza, a condizione che sia chiaro per quale periodo sia stato effettuato il pagamento. È consigliabile conservare le ricevute di pagamento degli anni precedenti per poter dimostrare, in caso di controllo, che la tassa di concessione è stata pagata anche nell’anno passato, oltre che per quello in corso.

Attenzione:
chi va a caccia senza aver pagato la tassa di concessione rischia una sanzione amministrativa di 333,33 euro e la sospensione del permesso venatorio.

Ulteriori informazioni sul pagamento della tassa di concessione sono disponibili nel Calendario Sole-Luna  e  qui.

Rinnovo del porto d’armi da fuoco: dove trovo i moduli?

Il porto di fucile per uso caccia deve essere rinnovato ogni cinque anni. I moduli sono disponibili nell’area download, dove sono elencati anche i documenti per l’istanza di rinnovo.

Inoltre, l’Associazione Cacciatori ricorda a tutti i soci per posta o per e-mail quando è il momento di rinnovare il porto d’armi, a condizione, naturalmente, che abbiano comunicato all’ufficio dell’ACAA la data di emissione della loro licenza.

Quali disposizioni si applicano alla denuncia di detenzione di armi e munizioni?

Chiunque entri in possesso di armi deve fare la relativa denuncia (denuncia di detenzione di armi) entro 72 ore all’autorità di sicurezza responsabile del luogo in cui le armi sono custodite (Carabinieri, Questura o, se presente, Commissariato di P.S.) del comune di custodia.

Anche le parti essenziali di un’arma (ad esempio le canne) devono essere denunciate entro 72 ore.
Chiunque acquisti munizioni o polvere da sparo deve fare denuncia alle forze dell’ordine, se le conserva per più di 72 ore.
Tuttavia, è necessario fare una distinzione per quanto riguarda il tipo di munizioni acquisite:

  • munizioni a palla unica per carabine e fucili a canna liscia devono essere sempre denunciate, a partire da 1 unico pezzo;
  • munizioni spezzate (a pallini) devono essere denunciate a partire da 1000 pezzi, a condizione che si possieda un’arma legalmente registrata. Se si supera il limite di 1000 pezzi, è necessario denunciare tutte le munizioni spezzate in possesso;
  • la polvere da sparo va sempre denunciata.

Chi abbia denunciato il possesso di munizioni o di polvere da sparo può utilizzare e reintegrare la propria scorta iniziale senza denunciarla ogni volta.

Nel denunciare le munizioni a palla, va indicato il calibro delle singole munizioni, ad esempio 100 munizioni di calibro .270 Win., 50 munizioni di calibro 6,5×57, ecc.

I bossoli, gli inneschi e i proiettili non sono soggetti ad alcuna limitazione numerica e non devono essere denunciati.

Le armi possono essere date in prestito?

Possono essere date in comodato solo armi sportive e da caccia. Naturalmente, si può dare in comodato un fucile da caccia solo a qualcuno che abbia i requisiti legali per il porto o il trasporto di un’arma da fuoco.

  • Un comodato inferiore a 72 ore non è soggetto a notifica.
  • Se il comodato dura più di 72 ore, cedente e cessionario devono informare le autorità competenti in materia di sicurezza (Carabinieri, Questura o Commissariato di P.S.).

Anche se il comodato inferiore alle 72 ore non è soggetto a notifica, si consiglia comunque di sottoscrivere un accordo scritto tra le parti e di portarlo con sé.

Il modulo corrispondente è disponibile nell’area di download.

Custodia delle armi: cosa si deve tenere presente?

Chiunque sia in possesso di armi o di parti essenziali di armi deve farne denuncia il prima possibile (entro due o tre giorni). La dichiarazione deve essere redatta in duplice copia su carta libera, indicando i dati identificativi dell’arma o delle armi e il luogo in cui sono custodite. La dichiarazione va presentata all’ufficio della Questura o al Commissariato di Polizia del comune in cui le armi devono essere custodite. Se in quel comune non è presente l’ufficio della Questura o un Commissariato di Polizia, la denuncia deve essere presentata alla stazione dei Carabinieri competente.

Le armi possono essere custodite e dichiarate anche in luoghi diversi da quello di residenza del dichiarante, e anche se si tratta di più luoghi (casa, ufficio, negozio, cassetta di sicurezza in banca, seconda casa). L’unica cosa di cui ci si deve assicurare è che il luogo in cui vengono custodite le armi garantisca una custodia sufficientemente sicura.

Eredità di armi

Chiunque, dopo la morte di una persona, erediti o comunque entri in possesso di armi regolarmente denunciate, deve denunciarle a sua volta al più presto e provvedere alla loro corretta custodia. Se nessuno vuole assumere la custodia delle armi, le stesse devono essere consegnate all’autorità competente (Carabinieri o Polizia di Stato). Se non si dispone di un documento che autorizzi il trasporto delle armi, è consigliabile chiedere alle autorità competenti di ritirare le armi o, in alternativa, di autorizzarne il trasporto.

Se invece si desidera conservare le armi, è possibile registrarle a proprio nome. Il prerequisito per farlo è possedere un porto d’armi valido o, in alternativa, richiedere all’autorità di pubblica sicurezza competente il rilascio di nulla Osta.

Un prerequisito per richiedere il nulla osta è la presentazione dell’analogo certificato medico richiesto per il rilascio del porto d’armi. Chi custodisce armi in base al nulla osta deve presentare un nuovo certificato medico ogni 5 anni all’autorità di pubblica sicurezza del luogo di custodia (Carabinieri o Polizia di Stato).

Attenzione: solo chi è in possesso di una licenza di porto d’armi valida è autorizzato a trasportare le armi al di fuori del luogo di custodia.

Come viene regolamentata la vendita di armi?

Naturalmente le armi possono essere vendute solo a persone in possesso dei requisiti prescritti (porto di fucile per uso caccia o certificato di nulla osta). Il modulo corrispondente, che va compilato in duplice copia, è disponibile nell’area download.

Il cedente deve inviare una copia all’autorità di pubblica sicurezza competente nel uogo in cui le armi erano precedentemente custodite. L’altra copia deve essere presentata dall’acquirente all’autorità di sicurezza responsabile nel nuovo luogo di custodia.

Quando è necessaria la Carta europea d’arma da fuoco?

La Carta europea d’arma da fuoco autorizza il titolare a importare le armi ivi registrate e le relative munizioni in altri Stati dell’UE o nell’area Schengen (Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein).

La richiesta per il rilascio o il rinnovo della Carta europea d’arma da fuoco viene presentata tramite la locale stazione dei Carabinieri o, se disponibile, tramite il Commissariato di P.S. Il relativo formulario è disponibile nell’area download. La Carta europea d’arma da fuoco è valida per cinque anni. Chi esporta armi in altri Stati dell’UE o nell’area Schengen con questa autorizzazione ufficiale deve essere in grado di dimostrare il motivo del trasporto delle armi in caso di controllo (caccia o gara di tiro). Ad esempio, un invito scritto a una battuta di caccia è valido a questo scopo.

Si possono usare dispositivi per le immagini termiche o per la visione notturna durante la caccia?

A questo proposito è necessario fare una distinzione: è consentita la semplice osservazione della selvaggina attraverso termocamere o visori notturni. Tuttavia, è vietato l’uso di immagini termiche o di tecnologie per la visione notturna come ausilio alla mira.

Sono pertanto vietati i cannocchiali da puntamento dotati di tale tecnologia incorporata, nonché l’installazione di tali ausili sul cannocchiale da puntamento. L’uso di questi dispositivi (anche di giorno!) costituisce un reato.

(→ Legge provinciale sulla Caccia Art. 15 comma 1 lettera j; Legge quadro statale sulla caccia n. 157/1992, art. 30 comma. 1 lettera h).

Si può lasciare un'arma in auto?

Le armi non devono mai essere lasciate incustodite in auto, poiché quest’ultima non è considerata un luogo sicuro in cui conservarle. Pertanto, se più persone viaggiano insieme, almeno una persona deve rimanere nel veicolo o nelle sue immediate vicinanze per sorvegliare le armi.

FAQ Assicurazione

Cosa copre l'assicurazione venatoria?

Per andare a caccia in Alto Adige è necessario essere coperti da un’assicurazione venatoria di responsabilità civile verso terzi e da un’assicurazione contro gli infortuni personali. I soci di una riserva di caccia possono stipulare il contratto di assicurazione direttamente insieme alla richiesta di rilascio o di rinnovo del loro permesso venatorio, oppure possono contattare il nostro ufficio di Bolzano.

L’assicurazione, che può essere stipulata tramite l’Associazione cacciatori altoatesini, è valida in tutto il mondo e comprende la copertura sia contro gli infortuni personali, sia la responsabilità civile verso terzi. Molti altri paesi non gestiscono l’assicurazione contro gli infortuni di caccia in modo rigoroso. In Italia, invece, i cacciatori devono avere anche un’assicurazione contro gli infortuni personali.

Maggiori informazioni sull’assicurazione sono disponibili qui: www.jagdverband.it/it/assicurazione-venatoria/

Le altane e le strutture in riserva (ad es. punti di foraggiamento, centri di conferimento della selvaggina abbattuta) sono assicurati contro i danni a terzi (responsabilità civile)?

L’Associazione Cacciatori Alto Adige ha stipulato un’assicurazione di responsabilità civile per tutte le riserve di caccia (ad esempio per altane, punti di foraggiamento, centri di conferimento della selvaggina abbattuta). Questo include anche l’assicurazione incendi contro terzi.

Alcuni chiarimenti in merito all’assicurazione di responsabilità civile per le altane: l’assicurazione copre tutte le postazioni fisse utilizzate dalla comunità venatoria della riserva di caccia. Inoltre, l’assicurazione è valida per strutture in qualsiasi stato di conservazione. Tuttavia, questo non deve indurre a essere negligenti nella manutenzione delle postazioni. Al contrario, si raccomanda di controllare le altane almeno una volta all’anno. Quelle in stato di degrado devono essere smantellate o ristrutturate.

La somma assicurata è di 5 milioni di euro per danni a persone o cose.

Esiste una copertura assicurativa anche per i miglioramenti ambientali effettuati dalla riserva?

Durante lo svolgimento delle opere di miglioramento ambientale organizzate dalla riserva, ogni socio è protetto da un’assicurazione contro gli infortuni. In caso di danni a persone o cose (ad es. caduta di un albero), la copertura è garantita dall’assicurazione di responsabilità civile stipulata dall’Associazione Cacciatori Alto Adige.

Una panoramica di tutte le informazioni assicurative è disponibile  qui

FAQ Assemblee ed elezioni

Quando viene convocata l’Assemblea plenaria ordinaria? Chi stabilisce i punti all’ordine del giorno?

Viene convocata un’Assemblea plenaria ordinaria:

  • almeno una volta l’anno, entro il mese di febbraio; la Consulta di riserva determina i punti all’ordine del giorno;
  • ogni qualvolta la Consulta di riserva lo ritenga necessario; la Consulta di riserva determina i punti all’ordine del giorno;
  • se almeno 1/3 dei soci della riserva presenta una mozione scritta, motivata e firmata; i punti all’ordine del giorno devono essere indicati nella mozione. 

(→ Statuto ACAA art. 20 ter 3)

Quali sono le scadenze da rispettare per la convocazione dell'Assemblea plenaria e come viene effettuata?

L’invito all’Assemblea plenaria deve essere recapitato per iscritto o per posta elettronica (e-mail, SMS, WhatsApp ecc.) almeno 5 giorni prima della data di convocazione.

(→ Statuto ACAA art. 20 ter 3)

Come avviene la votazione? Per scheda o per alzata di mano?

Secondo il parere dell’Avvocatura della Provincia, il voto è di regola palese, cioè si vota per alzata di mano. Solo in caso di elezioni il voto deve essere segreto.

Quali maggioranze si applicano alle votazioni?

Per le delibere dell’Assemblea plenarie è richiesta la maggioranza assoluta (50 % + 1) dei voti dei soci presenti.

Esempio: se sono presenti 100 membri, è necessaria la maggioranza assoluta di 50 + 1 voti.

Le decisioni della Consulta di riserva richiedono parimenti la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità, il voto del rettore è decisivo.

Attenzione: la Consulta di riserva raggiunge il quorum se è presente più della metà dei membri.

Come viene eletto il rettore? Come vengono eletti i delegati?

L’elezione del rettore e degli eventuali delegati per le assemblee distrettuali e provinciali avviene a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto di voto. Se dopo due scrutini non si raggiunge la maggioranza assoluta, dal terzo scrutinio in poi si applica la maggioranza relativa. 

(→ Statuto ACAA art. 25.6)

Come si svolge l’elezione della Consulta di riserva e dei revisori dei conti?

I membri della Consulta di riserva e i Revisori dei conti sono eletti a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità di voti, si procederà al ballottaggio.

Attenzione: i revisori non possono essere né membri della Consulta di riserva né tesorieri. (Statuto ACAA Art. 25.7 e 25.8)

(→ Statuto ACAA artt. 25.7 e 25.8)

Come viene regolata l'ineleggibilità in caso di revoca, ritiro o sospensione del porto d’armi o del permesso venatorio?

Chiunque sia stato privo della licenza di porto d’armi o del permesso venatorio per più di un anno nei tre anni precedenti la data delle elezioni non è eleggibile. 

(→ Statuto ACAA art. 25.10)

Sono eleggibili i cacciatori che hanno ricevuto una sanzione amministrativa ma non (ancora) una sanzione disciplinare?

Sì, lo sono.

Ma attenzione: in caso di sospensione del permesso venatorio o della licenza di porto di fucile per uso caccia per più di un anno durante il loro mandato, rischiano di decadere dal ruolo, cioè di perdere la carica di rettore o di membro della Consulta. 

(→ Statuto ACAA art. 25.10)

Sono eleggibili le persone che hanno rapporti commerciali con il mondo venatorio (commercianti di armi o di selvaggina, tassidermisti e simili)?

Sì, ma non sono eleggibili gli agenti venatori e le persone che hanno un rapporto di lavoro dipendente con gli organi associativi.

Possono partecipare agli organi associativi i membri del Corpo forestale provinciale?

No. Il DPP 3/2016 stabilisce che i membri del Corpo forestale provinciale non sono eleggibili a livello di riserva, di distretto o di provincia.

Una stessa persona può essere eletta in due riserve?

Sì.

Gli agenti venatori sono eleggibili?

 

No. Ai sensi dell’art. 25.10, comma c) dello Statuto ACAA,, gli agenti venatori non sono eleggibili. I guardiacaccia volontari, tuttavia, lo sono.

I membri della Commissione elettorale sono eleggibili?

Sì.

I membri della Consulta di riserva da eleggere sono 4. I due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti sono già stati determinati. Tuttavia, ora ci sono 3 candidati a pari merito per i 2 mandati rimanenti. Come funziona il ballottaggio?

Poiché sono già stati eletti 2 membri della Consulta di riserva, è possibile assegnare solo 2 posti nel direttivo. Nel ballottaggio, quindi, sulla scheda elettorale si possono scrivere solo 2 nomi. Partecipano al ballottaggio solo i 3 candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

È possibile nominare soci onorari o soci sostenitori?

Sì, la Consulta di riserva, con una delibera motivata, può nominare soci onorari o soci sostenitori. I soci onorari e i soci sostenitori non hanno diritto di voto né attivo né passivo. Tuttavia, possono partecipare alle riunioni e agli eventi della loro riserva di residenza.

(→ Statuto ACAA art. 3.8)

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