Modifiche alla legge provinciale sulla caccia
12 novembre 2019
Con la cosiddetta legge omnibus, il Consiglio provinciale ha approvato, fra il resto, anche le modifiche alla legge provinciale sulla caccia. Recentemente il direttore della Ripartizione Foreste ha definito in una circolare interpretazione e applicazione delle nuove disposizioni. Di seguito le principali novità entrate già in vigore:
Rinvenimento di uccelli malati o feriti
Nuovo è il fatto che il gestore del relativo comprensorio (rettore della riserva, agenzia demanio provinciale o parco nazionale) non deve più consegnare tutti gli uccelli ammalati o feriti appartenenti alle specie non cacciabili rinvenuti ad un centro di recupero dell’avifauna autoctona, ma solo quelli appartenenti alle specie protette elencate nella direttiva europea Uccelli.
Foto-videotrappole
La nuova normativa vieta l’uso delle foto-videotrappole. Come illustrato nella circolare del direttore della Ripartizione Foreste, la norma va così interpretata: i possessori di un permesso di caccia violano questa norma nel momento in cui utilizzano foto-videotrappole al di fuori del proprio ambito privato (quindi non nella propria abitazione, giardino privato o aree recintate), poiché in tal caso può sempre essere supposto lo scopo venatorio di tale strumentazione. Questo vale anche se l’utilizzo avviene al di fuori del periodo di caccia, o nel caso in cui venga provato che nell’installazione degli apparecchi sia stata coinvolta una persona non in possesso di permesso venatorio, vicina al cacciatore.
Disturbo delle attività di monitoraggio e del prelievo venatorio
E‘ vietato ostacolare o disturbare intenzionalmente le attività di monitoraggio e di censimento di animali selvatici e il prelievo venatorio autorizzato.
Incidenti stradali con selvaggina
Nuovo è anche il fatto che, in ogni incidente stradale con fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, il conducente del veicolo investitore deve dare comunicazione all’organo competente (rettore di riserva, agente venatorio o Corpo forestale provinciale) non solo nel caso di morte del selvatico, ma anche se l’animale è stato solamente ferito, affinché possano essere eseguiti i controlli. In passato l’obbligo di comunicazione riguardava solo gli animali uccisi.
Superamento del piano di abbattimento di specie di uccelli
Chi abbatte un numero di tetraonidi o di coturnici maggiore di quanto previsto dal piano di abbattimento, o non si tiene alle prescrizioni, viene punito con un’ulteriore sanzione amministrativa.